Simonetta Folliero

Va premesso che, trattandosi come lei riferisce, di un “avviso di procedura stragiudiziale” c’è da ritenere che il creditore voglia solo invitare il debitore a raggiungere un accordo bonario, tipicamente di saldo e stralcio.

Va anche detto che, nel caso in cui tutte le trattative stragiudiziali dovessero arenarsi, difficilmente il creditore decide di ricorrere alle vie legali, con la richiesta di un decreto ingiuntivo, se il solo mezzo per ottenere il recupero vantato appare quello del pignoramento presso la residenza del debitore. A meno che il debitore non risieda in una residenza di lusso, adeguatamente arredata.

Di norma vengono preferite azioni esecutive quali l’iscrizione di ipoteca e la successiva espropriazione di beni immobili, il pignoramento dello stipendio e quello del conto corrente.

Insomma, le sue preoccupazioni sembrano essere eccessive, al momento.

Ma veniamo al merito della questione.

Se il regime patrimoniale legale adottato dalla famiglia è quello di comunione, il coniuge non debitore dovrebbe essere in grado di dimostrare che i beni che egli intende tutelare sono di sua esclusiva proprietà, il che significa che sono stati acquistati prima del matrimonio o che sono stati da lui ereditati. Eventuali fatture di acquisto con data successiva a quella del matrimonio non sono sufficienti a dimostrare la proprietà esclusiva dei beni che si intendono sottrarre all’eventuale pignoramento e che per loro natura sono destinati all’utilizzo nell’ambito familiare, fatta esclusione, naturalmente, per gli oggetti strettamente personali.

Se, invece, il regime patrimoniale è quello di separazione, sono sufficienti – per dimostrare la proprietà esclusiva dei beni da tutelare in un eventuale pignoramento – le fatture d’acquisto con data successiva a quella del matrimonio.

In ambedue gli scenari appare evidente l’inutilità di procedere alla registrazione di un contratto di comodato gratuito fra i coniugi, cosa che non avrebbe alcun senso in quanto il contratto di comodato prevede la sottoscrizione fra un comodante che mette a disposizione i beni di sua proprietà ed un comodatario, che tali beni riceve in uso.

In altre parole un contratto di comodato di un bene può essere stipulato, registrato ed opposto a terzi quando c’è la possibilità di individuare (con ragionevole certezza) il proprietario del bene.

E’ il caso, ad esempio, di un figlio che coabita con i genitori nell’appartamento di proprietà dei genitori (o con contratto d’affitto intestato ad essi).

Dunque, nella situazione da lei descritta, l’unico modo per preservare i beni da lei acquistati, se non dispone delle fatture d’acquisto, è che la signora cambi residenza. Oppure, che cambino casa i beni che lei intende tutelare.


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