Ornella De Bellis

Se l’usufrutto dell’abitazione è un diritto reale in capo a terzi, Equitalia pignorerà e metterà all’asta la nuda proprietà.

L’atto di vendita di un bene immobile appartenente al debitore, per non essere passibile di revocazione, deve essere alienato a valore di mercato tramite cessione a terzi (non a parenti od affini – suo suocero è un affine, anche se ha diverso cognome) e deve essere destinato a prima abitazione dell’acquirente.

Per il mobilio vale il principio legale della presunzione di proprietà. Tutti i beni presenti in casa del debitore vengono considerati di proprietà del debitore, in caso di pignoramento presso la residenza. Il terzo (anche il coniuge in regime di separazione) deve dimostrare l’effettiva proprietà dei beni pignrati attraverso l’esibizione di fatture dettagliate. Sotto questo aspetto, io penso che lei possa stare tranquilla. Per la cifra in gioco e stante l’esistenza di beni immobili di proprietà del debitore, dubito che Equitalia avvii escussione coattiva con pignoramento presso la residenza del debitore.

La rinegoziazione delle condizioni di un contratto di mutuo, così come in un qualsiasi altro contratto, è una libera scelta di entrambi i contraenti. Non può essere pertanto precluso un qualsiasi tentativo esperito da suo marito. La banca, da parte sua, deciderà autonomamente se accettare o meno la richiesta di rinegoziazione.

Credo che l’obbligazione da cui nasce la pretesa di Equitalia sia solidale, e quindi la rateizzazione possa essere chiesta solo per l’intero importo. Tuttavia, vale la pena di sondare la disponibilità del creditore (più che di Equitalia) ad accettare una transazione su un undicesimo dell’mporto totale. La questione può, e deve, essere approfondita chiedendo un incontro al funzionario responsabile del procedimento presso il creditore.

Una problematica così complessa ed articolata non può, naturalmente, esaurirsi in poche battute. Per poter valutare la fattibilità di un eventuale impugnazione della pretesa è necessario studiare a fondo la documentazione. Ma, si può subito dire che il ricorso andava tentato al momento della notifica dell’atto sottostante.

Ritengo sia utile, nonché necessario, contattare subito un professionista da cui farsi assistere adeguatamente.


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