Le cartelle esattoriali non vanno in prescrizione da sole (d’ufficio).
La prima cosa da fare è accertarsi che effettivamente Equitalia non le abbia inoltrato comunicazioni o messo in atto, nei suoi confronti, azioni esecutive (anche pignoramenti infruttuosi) interruttive dei termini di prescrizione.
In questo caso, quando e se – decorso il periodo decennale – le verrà notificato un atto esecutivo (fermo amministrativo, ipoteca esattoriale, pignoramento conto corrente o stipendio) bisognerà impugnarlo innanzi alla CTP competente, insieme all’atto presupposto (la cartella esattoriale), per chiedere la declaratoria di nullità del procedimento di riscossione coattiva stante l’intervenuta prescrizione del titolo esecutivo (la cartella esattoriale).
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