Gli ausiliari del traffico sono dipendenti comunali o di società che gestiscono i parcheggi: le loro competenze sono individuate dall’articolo 12 bis del Codice della Strada (CdS) e, essenzialmente, hanno il potere di accertare determinate infrazioni e di contestarle all’automobilista, rilasciando apposito verbale, il cui preavviso può anche essere lasciato sul parabrezza.
L’ausiliario del traffico, tuttavia, non ha il potere di accertare e contestare violazioni in materia di sosta, a meno che la vettura non si trovi nell’area adiacente a quella destinata alla sosta a pagamento. Dove per spazio adiacente si deve intendere lo spazio minimo indispensabile, necessario alle manovre di accesso e uscita dall’area di parcheggio a pagamento.
Ora lasciare la propria auto, sebbene in divieto di sosta, a 50 metri dal parcheggio a pagamento non può, in alcun modo, intralciare le manovre di ingresso/uscita dalle strisce blu: pertanto suggeriamo l’immediato ricorso al Giudice di pace territorialmente competente.
In prima battuta, ma senza lasciar decorrere i 30 giorni dalla data in cui verrà notificato il verbale di multa, si può tentare un ricorso amministrativo in autotutela alla polizia municipale del Comune in cui è stata elevata la contravvenzione.
Ricordiamo che il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa al Giudice di Pace (GdP) può essere presentato anche online, senza l’assistenza di un legale, seguendo le istruzioni riportate qui.
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