Dal conto corrente dove vengono accreditate le competenze della cassa integrazione guadagni, in caso di pignoramento e successivo blocco delle operazioni abilitate per il correntista, potrà sempre prelevare, rivolgendosi al responsabile di filiale, un importo fino a tre volte la misura massima dell’assegno sociale (circa mille e 509 euro), così come disposto dall’articolo 545 del codice di procedura civile.
Per evitare il pignoramento del TFR, qualora lasciato in azienda, si potrebbe tentare di aprire un ulteriore conto corrente comunicando all’azienda le nuove coordinate su cui accreditare il TFR e confidando nel fatto che il creditore procedente non operi anche con pignoramento presso il datore di lavoro e non acceda all’anagrafe tributaria dopo l’apertura del nuovo conto corrente.
Nella fattispecie, se l’avviso di inizio giacenza, dopo l’infruttuoso tentativo di consegna del decreto ingiuntivo al debitore, temporaneamente irreperibile, porta la data del 24 ottobre 2023, il decreto ingiuntivo deve ritenersi regolarmente notificato al destinatario decorsi 10 giorni dalla data di inizio giacenza, ovvero il 2 novembre 2023. Allora c’è tempo per presentare ricorso fino al 12 dicembre 2023. Ma, naturalmente, per evitare complicazione nel computo dei termini, meglio depositare il ricorso con qualche giorno di anticipo.
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