Chiariamo, innanzitutto, che le regole di pignoramento di un conto corrente o di una carta Postepay sono le medesime.
Qualora sul conto corrente, o sulla carta Postepay, venisse accreditata la pensione e qualora la notifica del pignoramento avvenisse dopo l’accredito della pensione, il terzo pignorato (l’Istituto di Credito o Poste Italiane) deve consentire al debitore, ai sensi del comma 8 dell’articolo 545 del codice di procedura civile, di prelevare l’importo accreditato fino a tre volte la misura massima dell’assegno sociale (alla data in cui si scriviamo pari a 503,27 euro x 3 = 1.509,81.
Qualora, invece, l’accredito della pensione avvenisse dopo la notifica del pignoramento, il creditore procedente avrebbe diritto al medesimo importo che il giudice gli assegnerebbe se il creditore procedente avesse pignorato la pensione del debitore presso l’INPS.
Un importo di 1546 euro, non proveniente dall’INPS a titolo di pensione, verrebbe integralmente assegnato al creditore procedente sia se già disponibile in conto corrente (o su carta Postepay) sia se accreditato dopo la notifica del pignoramento.
Come si vede, dunque, l’eventuale immaginato meccanismo di cumulo è un falso problema.
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