Simonetta Folliero

In tema di assegno circolare, la Corte di Cassazione ha affermato che, qualora un assegno circolare non sia stato effettivamente riscosso dal beneficiario, il diritto al rimborso della provvista da parte di colui che ne ha richiesto l’emissione si prescrive nell’ordinario termine decennale, decorrente dal momento in cui esso può essere fatto valere, e che tale momento vada individuato nella scadenza del termine di tre anni di prescrizione dell’azione del beneficiario dell’assegno contro la banca emittente ex articolo 84, comma 2, Regio decreto 1736/1933 (Cassazione, sentenza 5889/2018).

In altre parole, chi ha chiesto l’emissione dell’assegno circolare e possiede ancora il titolo, nei termini di prescrizione appena sopra accennati, può presentare il titolo presso la banca emittente e richiedere la immediata conversione in denaro contante.


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