Il lavoratore può essere ammesso alla costituzione di una rendita vitalizia reversibile a condizione che fornisca la prova dell’effettiva esistenza e durata del rapporto di lavoro, della qualifica rivestita e delle retribuzioni percepite.
L’esistenza del rapporto di lavoro deve essere dimostrata attraverso documenti di data certa redatti all’epoca in cui si svolgeva il rapporto (buste paga, libretti di lavoro, lettere di assunzione o di licenziamento, benserviti, libri paga e matricola, altri documenti attinenti al rapporto di lavoro dichiarato). La documentazione deve essere prodotta in originale o in copia conforme debitamente autenticata.
La durata del rapporto di lavoro, la continuità della prestazione lavorativa e l’ammontare della retribuzione possono essere provati con altri mezzi, anche con dichiarazioni testimoniali rilasciate espressamente ai sensi e per gli effetti degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 445/2000 con piena assunzione di responsabilità anche penale per quanto affermato.
Naturalmente, ipotizzato il riconoscimento dei periodi di lavoro svolti con contribuzione previdenziale omessa e prescritta, sarà effettuato dall’INPS il calcolo degli oneri finanziari dovuti dal richiedente per la costituzione della rendita vitalizia. In pratica, si tratterà di riscattare gli anni lavorativi privi di contribuzione, seppur con soluzioni economicamente molto vantaggiose.
Allo scopo si consulti questa circolare: si tratta, tuttavia, di nozioni che l’ente, a cui il futuro pensionato si è rivolto, dovrebbe conoscere dettagliatamente.
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