Antonio Scognamiglio

L’articolo 9 comma 5 ter del decreto legge 198/2022 (decreto mille proroghe), proroga al 30 giugno 2023 le disposizioni di cui all’allegato B punto 2 dell’articolo 10, comma 2 del decreto legge 24/2022, secondo il quale, in sostanza, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, e il coniuge sia un lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (smartworking) anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

In linea di massima, dunque, nella fattispecie, sussistono i requisiti affinché il lavoratore possa fornire la propria prestazione in modalità agile. Il punto dolente è rappresentato dal fatto che lo smartworking deve essere considerato, dal datore di lavoro, compatibile con le caratteristiche della prestazione. In caso di contenzioso su tale aspetto della questione, si renderebbe necessario un preventivo accertamento giudiziale della compatibilità dello smartworking con la specifica mansione svolta dal lavoratore, con i problemi conseguenti di non facile soluzione (tempestività della sentenza con la scadenza del prossimo 30 giugno, ad esempio).


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.