Chiara Nicolai

Il comma 2 dell’articolo 40 del Testo Unico Bancario (TUB) a cui devono attenersi anche le società cessionarie, stabilisce che il creditore può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.

Dunque non ci sarà alcun problema nel pagare il lunedì la rata in scadenza domenica.


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