La prestazione Assegno Universale Unico (AUU) può essere richiesta anche in assenza di ISEE: se il richiedente, o comunque il nucleo familiare del richiedente, non ha un ISEE valido al momento di presentazione della domanda, l’Assegno stesso sarà calcolato con l’importo minimo previsto dalla normativa. Se al momento della domanda il richiedente non ha un ISEE aggiornato, l’Assegno sarà calcolato con l’importo previsto dall’ISEE in corso di validità (anche se non aggiornato).
Dal primo marzo 2023 coloro che nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023 avranno presentato una domanda di Assegno unico e universale (AUU) per i figli a carico, accolta e in corso di validità, beneficeranno dell’erogazione d’ufficio della prestazione da parte dell’INPS, senza dover presentare una nuova domanda.
Per coloro che presentano ISEE successivamente alla domanda, entro il 30 giugno 2023, comunque, verranno riconosciuti gli importi arretrati, a decorrere dal mese di marzo 2023, in base al valore dell’ ISEE presentato e in corso di validità.
In pratica, la risposta negativa INPS è circoscritta alla circostanza che non sarà possibile recuperare l’importo dell’assegno che sarebbe spettato da novembre 2022 a tutto febbraio 2022 con la DSU/ISEE aggiornata: per questo, onde evitare ulteriori complicazioni, conviene presentare la DSU ISEE aggiornata al più presto. Aggiornando la DSU ISEE entro il 30 giugno 2023, le verranno corrisposti gli importi arretrati corretti spettanti per il terzo figlio (non i minimi)a partire dal primo marzo 2023.
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