Con la FAQ A_31 del 6/9/2016 l’INPS ha stabilito che, qualora il figlio minorenne non sia stabilmente residente con nessuno dei due genitori, in totale assenza di provvedimento di affido definitivo o temporaneo (a persone fisiche e non ad un ente di Pubblica Amministrazione, il minore è attratto nel nucleo familiare dei genitori ai quali si applicano, in via analogica, le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, del DPCM 159/2013 (nucleo familiare di coniugi non conviventi).
Il genitore A ed il genitore B stabiliscono, allora, di comune accordo, la residenza familiare presso la residenza di uno dei due: in pratica ci si comporta (per analogia) come se i genitori fossero coniugi non conviventi. Una volta definita, ad esempio e tanto per fissare le idee, la residenza familiare presso quella del genitore A, il nucleo familiare di riferimento per l’ISEE minorenni sarà formato da nucleo familiare del genitore A esteso al genitore B ed al figlio minore della coppia.
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