Senza entrare nel merito delle clausole contrattuali che fissano le regole in base alle quali il debitore è obbligato a comunicare al creditore corrente il proprio valido indirizzo di corrispondenza, c’è da rilevare che qualora il creditore A avesse comunicato, e il debitore avesse ricevuto, la comunicazione di cessione del credito al soggetto B intervenuta nel 2014, questa integrerebbe l’interruzione del decorso dei termini prescrizionali anche per il soggetto B, dal momento che quest’ultimo, se non avesse avuto intenzione di tentare di riscuotere il credito rimasto insoddisfatto non lo avrebbe acquisito.

Pertanto, senza entrare nel merito della validità della successiva presunta comunicazione (di diffida e messa in mora?) inviata dalla cessionaria B al proprio debitore – ad un indirizzo di corrispondenza obsoleto, sebbene indicato nel contratto di prestito – possiamo tranquillamente affermare che il creditore B ha tempo fino al 2024 per rinnovare i termini di prescrizione, con comunicazioni formali e/o con tentativi, anche infruttuosi, di escussione del debitore inadempiente.

Qualora nessuno degli eventi appena citati si concretizzasse, per verificare l’eventuale prescrizione del diritto della cessionaria B di esigere il credito in tempi successivi al 2024, bisognerebbe capire come nel 2010 il creditore originario sia venuto a conoscenza del nuovo indirizzo di corrispondenza, e se, in caso di cessione del credito, il debitore sia, o meno, vincolato a rinnovare, anche al cessionario, la comunicazione di variazione di indirizzo di corrispondenza, rispetto a quello indicato nel contratto di prestito.

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