Mettiamo al centro della discussione il chiamato che ha rinunciato all’eredità del padre ed ora vorrebbe ereditare quanto lasciato dal nonno: ci riferiremo a lui come al nipote, il defunto all’eredità del quale si è rinunciato, sarà il padre ed il nonno il defunto del quale si vorrebbe aprire la successione dopo la rinuncia all’eredità del padre.
Nella situazione in esame il padre è morto dopo il nonno: accettare, adesso, l’eredità del nonno dopo la rinuncia espressa del nipote all’eredità del padre implementerebbe un atto compiuto in danno dei diritti dei creditore del padre. A nostro giudizio i creditori potrebbero chiedere al giudice di revocare la rinuncia espressa del nipote nei confronti dell’eredità del padre oppure di impedire al nipote l’accettazione dell’eredità lasciata dal nonno (in rappresentazione del padre), per manifesta violazione dell’articolo 456 del codice civile in base al quale la successione di un patrimonio si apre al momento del decesso del detentore del patrimonio e non successivamente.
Diverso sarebbero state le nostre considerazioni se il nonno fosse morto dopo il padre: in un tale contesto il nipote avrebbe potuto rinunciare all’eredità del padre e, successivamente accettare l’eredità del nonno per rappresentazione.
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