Dallo stato di famiglia anagrafica in cui il richiedente ISEE è incluso, l’INPS parte sempre per individuare e verificare il nucleo familiare di appartenenza del soggetto che presenta la DSU ISEE: ne discende che la casa di abitazione da indicare nel quadro B del modulo MB1 della DSU ISEE è obbligatoriamente quella in cui il soggetto stabilisce la propria residenza anagrafica e per la quale il sistema ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) è in grado di fornire lo stato di famiglia anagrafica del richiedente ISEE.
In poche parole, chi aspira al bonus sociale per la fornitura di energia elettrica non può scegliere per quali utenze fruire del beneficio: nel caso specifico, se l’intestatario del contratto di fornitura intende fruire del beneficio per le utenze ubicate nell’appartamento in cui si è momentaneamente trasferito per motivi di lavoro, deve necessariamente portare la propria residenza in quell’appartamento.
Questo perché il beneficio del bonus sociale è automaticamente concesso all’intestatario dei contratti di fornitura di gas e luce con Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ai 15 mila euro, per le utenze ubicate presso la casa di abitazione indicata nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).
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