Giuseppe Pennuto

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 37851/2022 ha stabilito che parcheggiare l’auto in un’area privata non esime, automaticamente, il proprietario dall’obbligo assicurativo. Questo vale nel caso in cui l’area dove il veicolo è in sosta abbia una destinazione ad uso pubblico e dunque sia aperta alla circolazione di altri autoveicoli.

Il veicolo, dunque, anche se parcheggiato in una strada privata, deve avere una copertura assicurativa: in pratica l’assicurazione è d’obbligo quando, il veicolo, nonostante sia in sosta, potrebbe essere coinvolto in un sinistro stradale o essere, addirittura, causa dello stesso.

Il concetto di strada, infatti, comporta l’obbligatorietà della polizza RC Auto a prescindere dalla sua natura pubblica o privata, e dunque, dalla proprietà di una determinata area: è la destinazione ad uso pubblico dello spazio in oggetto a giustificarne la soggezione alle norme del Codice della Strada per ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva.

Concludendo, se il vialetto privato senza uscita è aperto alla circolazione di altri veicoli, anche se solo come spazio di manovra, il veicolo in sosta permanente deve essere assicurato a copertura dei rischi derivanti della responsabilità civile riconducibile al proprietario.


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