La questione va approcciata diversamente: Il datore di lavoro che licenzia il dipendente per causali che, indipendentemente dal requisito contributivo del lavoratore, darebbero diritto all’indennità di disoccupazione NASpI, deve versare un ticket licenziamento di importo pari al 41% del massimale mensile annualmente determinato.
Quindi non è il ticket di licenziamento versato dal datore di lavoro (che lei indica come tassa di licenziamento), a determinare la possibilità di fruizione dell’indennità di disoccupazione, ma, oltre al possesso del requisito contributivo richiesto per accedere al beneficio, il lavoratore, anche con contratto a tempo determinato, potrà fruire della NASpI nel caso in cui, ad esempio, il licenziamento non sarà dovuto a giusta causa (situazione in cui il datore di lavoro non è obbligato al versamento del ticket di licenziamento).
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