Non c’è alcun problema: essendo i comproprietari dell’immobile tenuti solidalmente a pagare la Tassa Rifiuti, la società concessionaria della riscossione incaricata dal Comune ove è ubicato l’immobile soggetto a TARI per la riscossione dei tributi di spettanza comunale, sceglierà uno dei coeredi comproprietari da perseguire coattivamente per la tassa, le sanzioni di ritardato pagamento e gli interessi legali con accertamento esecutivo o ingiunzione fiscale o cartella esattoriale (presumibilmente si tratterà del comproprietario più agevolmente escutibile).

Il soggetto escusso, se vorrà, potrà poi rivolgersi al tribunale agendo in regresso contro gli altri coeredi tenuti a corrispondere la TARI, ottenendo la sentenza che autorizza il soggetto escusso a chiedere ed ottenere, anche coattivamente, le somme che il giudice riterrà di assegnare a carico di ciascuno dei coeredi obbligati in regione della quota di eredità ricevuta ed in riferimento alla somma complessivamente versata per la tassa rifiuti, le sanzioni di ritardato pagamento e gli interessi maturati dalla scadenza del pagamento fino al versamento effettuato dal coerede escusso. Ciascuna quota, naturalmente, sarà a sua volta gravata dalle spese legali per l’azione di regresso sostenuta dal soggetto escusso e dagli interessi maturati, a favore del soggetto escusso, calcolati dalla data di versamento a quella in cui lo stesso riuscirà a far valere la sentenza di rivalsa nei confronti degli alti coeredi comproprietari dell’immobile.

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