Nel quesito, qualcosa non torna o manca qualche particolare: infatti, l’assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, destinata ai cittadini italiani e stranieri (residenti in Italia) in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge.
Peraltro, la Corte di cassazione (ordinanza 23305/2022 dello scorso luglio e sentenza 24954/2021) ha precisato che l’unica condizione prevista dalla legge 335/1995 per l’attribuzione dell’assegno sociale è il possesso di un reddito inferiore ad una certa soglia annualmente stabilita (attualmente 5.983,64 euro, ndr), sancendo il principio secondo il quale, ai fini della concessione dell’assegno sociale, lo stato di bisogno economico non può essere desunto dalle scelte di vita del richiedente ed in particolare dalla circostanza eventuale di non aver accettato, in sede di separazione consensuale, un assegno di mantenimento adeguato. L’unica condizione legittimante per l’accesso alla prestazione assistenziale, hanno concluso i giudici, rileva nella mera oggettività del reddito percepito dal richiedente, che deve risultare inferiore alle soglie di legge.
Converrà ripresentare all’INPS l’istanza di concessione di assegno sociale e, in caso di reiterato rigetto, opporsi prima in autotutela citando la recente giurisprudenza e, nei termini di legge, se necessario, in sede giudiziale con il supporto di un legale.
Attenzione: con l’assegno di mantenimento divorzile a favore della nonna e a carico del nonno, l’assegno sociale non si aggiungerà al mantenimento, ma integrerà l’importo di quest’ultimo fino a raggiungere il massimo annuale netto di 5 mila e 983,64 euro.
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