Giorgio Martini

Ci troviamo, praticamente, nella casistica di una disposizione di bonifico effettuata a favore di un conto corrente cointestato fra due soggetti, uno debitore e l’altro no, in tempi successivi alla notifica del provvedimento al terzo pignorato (la banca), al debitore e all’altro cointestatario e prima della chiusura della procedura esecutiva con l’assegnazione giudiziale al creditore procedente del 50% del saldo disponibile al momento del congelamento dei prelievi e degli addebiti autorizzati dai due cointestatari sul conto corrente pignorato.

Diversi possono essere gli esiti di un simile evento in dipendenza delle procedure adottate dalla banca a seguito del pignoramento del conto corrente.

La banca potrebbe bloccare tutti i movimenti in entrata ed in uscita ragion per cui l’accredito verrebbe rifiutato (con causale conto corrente di destinazione soggetto a procedura esecutiva) ed il bonifico stornato resterebbe in sospeso fino al decreto di assegnazione del giudice e alla liberazione del conto corrente pignorato.

La banca potrebbe bloccare i soli movimenti in uscita (prelievo, disposizioni programmate di bonifico, addebiti autorizzati e pagamento degli assegni tratti sul conto corrente cointestato) ma non i versamenti in conto corrente allo sportello, i bonifici e la contabilizzazione della disponibilità di eventuali assegni portati all’incasso prima dello stop successivo alla notifica del pignoramento ed andati a buon fine: in un simile scenario la banca, in seguito ad al riaccredito del bonifico stornato dovrebbe aggiornare la dichiarazione del terzo di cui all’articolo 547 del codice di procedura civile (in pratica dovrebbe comunicare al giudice il nuovo saldo disponibile in conto corrente dopo l’accredito dell’importo relativo al bonifico rifiutato dalla banca di Michele) e, quindi, il giudice assegnerà al creditore procedente anche la metà dell’importo a suo tempo trasmesso a Michele via bonifico e non solo il 50% del saldo riportato nella precedente dichiarazione.


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