Quando al datore di lavoro viene notificato il pignoramento dello stipendio del proprio dipendente, il terzo deve, ai sensi dell’articolo 547 del codice di procedura civile, rendere una dichiarazione in cui specifica l’importo della busta paga del debitore inadempiente, gli eventuali pignoramenti precedentemente eseguiti presso di lui, la loro natura e le cessioni, sempre riguardanti il debitore esecutato, che ha accettato.
Pertanto, non è necessario presenziare all’udienza di assegnazione per riferire al giudice che esiste già un pignoramento gravante sul proprio stipendio, anche perché il debitore che presenzia non potrebbe intervenire nel corso dell’udienza.
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