Roberto Petrella

L’immobile detenuto in piena proprietà e concesso a terzi – tramite contratto notarile registrato presso Agenzia delle Entrate o disposizione giudiziale – in usufrutto, comodato, diritto di abitazione, diviene immobile detenuto in nuda proprietà: come tale il nudo proprietario non è soggetto al pagamento dell’IMU e nemmeno dovrà dichiararlo nella DSU, dove grava in modo rilevante sul calcolo dell’ISEE, quando risulta nella disponibilità di un componente del nucleo familiare, ma non viene utilizzato come casa di residenza del nucleo familiare stesso.

Al terzo, detentore del diritto di comodato, di usufrutto o di abitazione, toccherà pagare l’IMU dell’immobile. Il nucleo familiare a cui appartiene il terzo detentore del diritto di comodato, di usufrutto o di abitazione, dovrà includere l’immobile nei beni patrimoniali della DSU/ISEE. Il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) sarà suscettibile di un aumento rilevante qualora l’immobile non venisse adibito a casa di abitazione (residenza) del nucleo familiare, ma risultasse come immobile disponibile al nucleo familiare (in usufrutto, comodato o diritto di abitazione).

Analoghe conseguenze derivano al pieno proprietario dell’immobile quando quest’ultimo viene assegnato dal giudice al coniuge, separato o divorziato, affidatario dei figli minori.


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