Per quello che qui ci interessa l’articolo 545 del codice di procedura civile stabilisce che le somme dovute a titolo di pensione, nel caso di accredito su conto corrente bancario o postale intestato al debitore (o su carta di credito prepagata fornita di IBAN) – quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, possono essere pignorate solo nei limiti della normativa vigente in caso di pignoramento presso l’INPS, ovvero, per ciascuna mensilità arretrata, nella misura del 20% eccedente il minimo vitale.

In pratica, appena dopo la notifica del pignoramento, il terzo pignorato (banca o Poste Italiane) invia al giudice la fotografia del saldo di conto corrente a quella data (dichiarazione del terzo pignorato ai sensi dell’articolo 547 del codice di procedura civile) ed il giudice assegna l’importo registrato a saldo (alla data della notifica del pignoramento) al creditore procedente. Se vi sono accrediti dopo la notifica del pignoramento e prima del termine del processo esecutivo che coincide con l’ordinanza di assegnazione del giudice, il terzo pignorato è tenuto ad aggiornare la dichiarazione ex articolo 547 del codice di procedura civile.

Quindi, per stabilire l’importo pignorabile degli arretrati bisognerebbe conoscere il numero di mensilità arretrate (non basta l’importo complessivo) o, il che è lo stesso, l’importo di ciascuna mensilità arretrata, tenendo conto che il minimo vitale, attualmente, si aggira intorno ai 700 euro (una volte e mezza l’importo massimo dell’assegno sociale). E, inoltre, bisognerebbe sapere se l’ordinanza di assegnazione giudiziale sia intervenuta prima o dopo l’accredito degli arretrati e, nella seconda ipotesi, prima di una eventuale aggiornamento della originaria dichiarazione del terzo pignorato.

Nella fattispecie ciascuna mensilità di pensione arretrata accreditata sulla postepay risulta pari a circa 800 euro: la trattenuta per ciascuna mensilità potrebbe essere pari a circa 20 euro, per cui dai 2400 euro accreditati il terzo pignorato dovrebbe trattenere, a favore del creditore pignorante, circa 60 euro.

Possiamo dire che nello specifico è andata abbastanza bene: in ogni caso, tuttavia, dopo la notifica del pignoramento di una qualsiasi carta di debito prepagata o di un conto corrente, conviene dotarsi subito di un nuovo rapporto bancario o postale con nuovo IBAN da comunicare tempestivamente all’INPS nonché a tutti i titolari di addebito periodico.

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