Ludmilla Karadzic

L’articolo 737 del codice civile stabilisce che I figli e i loro discendenti ed il coniuge del de cuius che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.

In pratica, La collazione prevede che i figli, i loro discendenti e il coniuge che abbiano accettato l’eredità debbano restituire alla massa ereditaria tutti i beni che sono stati loro donati dal defunto quando questi era in vita, al fine che siano divisi tra tutti i coeredi.

Secondo i giudici della Corte di cassazione (vedasi ordinanza 8510/2018) l’obbligo della collazione sorge automaticamente e i beni donati in vita dal de cuius devono essere conferiti indipendentemente da una espressa richiesta, essendo sufficiente, a tal fine, la proposizione della domanda di accertamento della lesione della quota di legittima e di riduzione e la menzione in essa dell’esistenza di determinati beni facenti parte dell’asse ereditario da ricostruire.


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