Se alla data in cui il debito fu acquisito il regime legale patrimoniale adottato dai coniugi era quello di separazione dei beni, il coniuge non debitore non ha nulla da temere: oggi come oggi, a meno che non sia noto che in casa il coniuge debitore possieda beni la cui vendita all’asta risulti agevole e consenta agevolmente il recuperare il credito vantato, nessun creditore procede con il pignoramento presso la residenza del debitore.

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