Se tutti gli eredi hanno accettato l’eredità con beneficio di inventario, i beni lasciati del debitore deceduto possono non essere oggetto di divisione ereditaria ed essere inclusi nella comunione ereditaria per la cui gestione (pagamento delle imposte immobiliari statali e comunali, delle quote condominiali eccetera dei creditori del de cuius), può essere nominato un curatore dal giudice su istanza degli eredi beneficiati.

Nel frattempo, i beni inventariati mobili non registrati (diversi cioè dai conti correnti, dai titoli in deposito, dai veicoli eccetera) possono essere mantenuti in custodia da ciascuno dei comunisti in base ad accordi interni, magari annotati nell’inventario redatto dal notaio.

L’importante è che questi beni non vengano alienati dell’erede che li custodisce, pena la decadenza dal beneficio di inventario. I beni immobili o mobili registrati, possono essere venduti dai singoli eredi solo dopo la divisione ereditaria e la trascrizione del trasferimento di proprietà negli appositi registri oppure dal curatore dell’eredità beneficiata, ma sempre previa autorizzazione giudiziale.

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