Rosaria Proietti

Nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) finalizzata al calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), per ogni immobile di proprietà (o per il quale il dichiarante detiene i diritti di usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi), devono essere dichiarati il valore ai fini IMU (anche quando l’immobile è esente ai fini della stessa IMU), nonché il valore del capitale residuo del mutuo (per l’acquisto o la costruzione) al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU.

Questo, indipendentemente dal fatto che il cespite, sia stato, o meno, adibito ad abitazione del nucleo familiare del dichiarante.

Se poi il cespite risulta essere anche la casa di abitazione del nucleo familiare del dichiarante l’algoritmo di calcolo dell’ISEE (nella fattispecie dell’ISP – Indicatore della Situazione Patrimoniale) abbatte il valore del bene con l’applicazione di una franchigia (ma sempre sul valore dell’immobile, eventualmente al netto del debito residuo per mutuo o costruzione).

Probabilmente con il CAF c’è stato qualche equivoco.


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