L’importo riscosso tramite sentenza passata in giudicato nel 2019, andava eventualmente riportato nella dichiarazione dei redditi 2020 – anno d’imposta 2019: il principio da applicare è pertanto quello per cassa come indicato dal CAF e l’importo che andava sottoposto ad imposta sul reddito dipendeva anche dal dispositivo della sentenza, al netto, naturalmente, di un eventuale rimborso delle spese legali riconosciute dal giudice.
Non entriamo nel merito, pertanto su quello che dal punto di vista fiscale andava correttamente fatto nel corso del 2020 in quanto a dichiarazione dei redditi percepiti nel corso del 2019.
Andata com’è andata, attualmente, per quel che riguarda la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) 2021 per il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, i redditi sono quelli che emergono nella dichiarazione presentata nel 2020. Così come per il saldo di conto corrente va presentato quello relativo al 31 dicembre 2019.
Non c’è alcuna esigenza di scomodare la giurisprudenza della Corte Suprema.
Se non è stata a suo tempo presentata la dichiarazione dei redditi, nell’ISEE 2021 andrebbe indicato l’importo del credito, al netto delle spese legali riconosciute dal dispositivo di sentenza, sulla base del quale è stato notificato il precetto al debitore obbligato.
Oppure, se se la vuole rischiare, cambia CAF e non fa riferimento alcuno ai redditi recuperati coattivamente nel corso del 2019 (tenendo conto che è già in difetto per non averli dichiarati al fisco nel 2020).
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