Giovanni Napoletano

Convengo con lei che il servizio Help Desk dello Sportello del Consumatore presso ARERA (in collaborazione con Acquirente Unico Spa) non offra il migliore dei servizi possibili: il più delle volte il servizio tende a tutelare il fornitore.

Bisogna allora avvalersi del servizio di conciliazione, sempre presso ARERA, gestito da un conciliatore terzo rispetto alle parti: qui trova tutte le informazioni necessarie per attivare la procedura.

Peraltro, per il settore elettrico l’espletamento della procedura di conciliazione è condizione necessaria per potersi eventualmente rivolgere alla Giustizia Ordinaria, qualora le parti non abbiano trovato un accordo sulla definizione del contenzioso.

Per quanto attiene l’importo del risarcimento danni, dovrà accontentarsi di una misura forfetaria da concordare in sede di conciliazione stragiudiziale, in quanto il danno patito effettivamente andrebbe analiticamente dimostrato, ad esempio con l’esibizione della fattura relativa al contratto di locazione di un generatore elettrico utilizzato nel periodo in cui si è verificato il ritardo ingiustificato nell’erogazione dell’energia elettrica, oppure con la produzione dei permessi non retribuiti utilizzati in occasione degli incontri con i tecnici o gli impiegati della società fornitrice, o, ancora per fare un esempio, allegando i costi sostenuti per alloggiare la famiglia in una pensione o B&B nel periodo in cui la casa acquistata non era agibile in quanto non servita dall’energia elettrica (in una casa senza gas si riesce pure a vivere, ma senza luce, è difficile abitarla).

In genere, la fornitura deve essere attivata dal distributore locale entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui ha ricevuto la richiesta inviata dal venditore per conto del cliente finale. Il cliente con contatore domestico deve automaticamente ricevere un indennizzo di 35 euro se la prestazione viene eseguita entro il doppio del tempo stabilito (da 11 a 20 giorni), di 70 € se viene eseguita entro il triplo del tempo stabilito, di 105 € se viene eseguita oltre il triplo del tempo stabilito.

Il problema sorge spesso in virtù del fatto che rivenditore e distributore locale si rimpallano la responsabilità del ritardo. Ma la misura del risarcimento automatico dovrebbe complessivamente mantenersi nei termini di ritardo ed entità di indennizzo sopra indicati.


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