Andrea Ricciardi

Un emendamento approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato al Dl sostegni estende la validità dei voucher per i viaggi annullati tra l’11 marzo 2020 e il 30 settembre 2020: rimane l’obbligo di rimborso in caso di mancato utilizzo.

La rinuncia volontaria (non dovuta al Covid) al viaggio non conferisce automaticamente un diritto al rimborso, ma ciò avviene soltanto quando i consumatori sono giuridicamente impossibilitati a partire a causa delle norme vigenti.

Attenzione alle informazioni che arrivano dalle compagnie aeree: ad esempio, EasyJet è stata recentemente multata dall’Antitrust per aver fornito ai consumatori informazioni ingannevoli sui diritti loro spettanti a seguito della cancellazione dei voli nel periodo successivo alle limitazioni legate al Covid.

Anche Ryanair è stata multata perché venute meno le limitazioni agli spostamenti legate all’emergenza per Covid 19, non aveva rimborsato ai consumatori il costo dei biglietti per i voli cancellati dopo il 3 giugno 2020.

In vista delle vacanze estive, chi stesse per prenotare un volo o un albergo faccia molta attenzione: è meglio scegliere le tariffe che consentano la cancellazione o la variazione della data di partenza; per quanto riguarda la prenotazione dell’alloggio, è meglio prediligere le cosiddette “tariffe piene” che permettono, pagando un po’ di più, di cancellare la propria vacanza anche nell’imminenza del check-in ottenendo comunque un rimborso pieno.


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