Loredana Pavolini

La cessionarie creditrice, che trasmette al debitore inadempiente la pretesa di rimborso del prestito insoddisfatto è tenuta a fornire, su richiesta, copia della comunicazione di cessione dal precedente creditore, oppure indicazione del numero di gazzetta ufficiale (o di media cartaceo) dove è stata notificata, urbi et orbi, l’intervenuta operazione di cessione.

E’ onere del debitore inadempiente ricostruire la eventuale filiera di cessioni successive risalendo, a ritroso, al creditore originario, per verificare la legittimità della pretesa. Naturalmente, la mancata ricostruzione della filiera da parte del debitore inadempiente non giustifica l’omesso rimborso dovuto all’ultimo cessionario, il quale potrà comunque agire per decreto ingiuntivo senza timore di una opposizione da parte del debitore inadempiente se ha trasmesso a quest’ultimo, prova della titolarità del credito azionato.

In poche parole, in caso di cessioni susseguitesi nel tempo, l’ultimo cessionario è tenuto a fornire al debitore inadempiente l’attestato di acquisto del credito dal precedente cessionario. E’ onere del debitore inadempiente, se vuole verificare la legittimità della pretesa, ricostruire l’intera filiera fino al creditore originario che erogò il prestito.


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