Non può fare nulla, purtroppo: il comma 4 dell’articolo 5 (indicatore della situazione patrimoniale) del DPCM 159/2013 afferma che il patrimonio mobiliare di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto tenendo conto anche dei titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU.
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