L’appostazione a sofferenza del credito insoddisfatto segnalato in Centrale Rischi (CR) della Banca d’Italia indica che il creditore ritiene che il prestito non verrà rimborsato dal debitore: già questa valutazione consente di portare a perdita di bilancio la posizione, ma non estingue il debito e non spegne il rinnovo della segnalazione se la differenza fra l’importo passato a perdita e l’importo utilizzato è pari o superiore a 250 euro.

In pratica, l’intermediario smette effettivamente di segnalare il debito alla CR nel mese in cui esso è stato pagato integralmente oppure nel mese in cui esso è stato ceduto a soggetto non vigilato in Banca d’Italia: perché se il cessionario è un intermediario vigilato dalla banca d’Italia, per la segnalazione in CR non c’è soluzione di continuità.

Una volta che il credito in sofferenza è stato ceduto a intermediario non vigilato da Bankitalia, oppure è stato saldato dal debitore (o, ancora, è intervenuto un accordo a saldo stralcio con rinuncia al debito residuo ai sensi dell’articolo 1236 del codice civile), allora la segnalazione resta visibile in CR per 36 mesi a partire dall’ultima segnalazione.

In quest’ultimo periodo è molto difficile che possa essere concesso un prestito al debitore inadempiente segnalato in CR o a chi presenta come garante un debitore inadempiente segnalato in CR.

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