Marzia Ciunfrini

Della questione posta, si occupa in modo chiaro l’articolo 2668 del codice civile, secondo il quale la cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali, e delle relative annotazioni, si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero quando è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.


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