Pace fiscale, la rottamazione delle cartelle parte dalla data di presentazione della domanda da parte del contribuente, e non dal giorno in cui viene accolta.
I pagamenti eseguiti dopo l’invio dell’istanza si considerano quindi pienamente rientranti tra quelli utili per estinguere il debito in misura agevolata.
Questo è quanto stabilito dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza 1783/12/2021 riportata dal Sole24Ore del 7 aprile.
Per la CTR del Lazio, secondo quanto previsto dal decreto fiscale n. 193/2016 all’articolo 6, si considerano rientranti nella rottamazione delle cartelle esattoriali tutte le somme versate dopo aver presentato domanda.
La definizione agevolata produce effetti non dalla data di accoglimento dell’istanza da parte dell’agente della riscossione, ma al momento in cui il contribuente manifesta la propria volontà di adesione.
Nel caso di calcoli errati da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, il contribuente ha quindi diritto al rimborso o al ricalcolo del totale del debito dovuto, al netto di sanzioni ed interessi, tenuto conto di quanto già pagato.
La conclusione alla quale giunge la CTR del Lazio prende le mosse da quanto disposto dal comma 5, articolo 6, del decreto legge fiscale n. 193/2016, il quale prevede tra l’altro che, dopo la presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, sono sospese azioni esecutive, fermi amministrativi, ipoteche e procedure di recupero coattivo già avviate.
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