La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato (articolo 467 del Codice Civile).
Tuttavia, affinché operi la rappresentazione è necessario che il rappresentato (ovvero, la persona che ha ricevuto per testamento il legato e che intende rinunciare) sia figlio o fratello del de cuius.
Inoltre, la rappresentazione opera nella successione testamentaria a condizione che il testatore non abbia provveduto per le ipotesi di premorienza, assenza, indegnità o rinuncia, attraverso la nomina di un altro erede o legatario in luogo di quello che non può o non vuole accettare (cosiddetta sostituzione).
Infine, la rappresentazione non si applica al legato di usufrutto e a quelli di natura personale, quali il legato di uso di abitazione o di alimenti secondo quanto rispettivamente disposto dagli articoli 1021, 1022 e 433 del Codice Civile.