Quando un secondo soggetto chiede la residenza presso l’unità abitativa già occupata da un altro soggetto, il secondo deve presentare il modulo di consenso sottoscritto dal primo ed entrambi devono dichiarare l’esistenza di legami affettivi per essere inclusi nel medesimo stato di famiglia e, quindi, nel medesimo nucleo familiare.
L’inclusione di entrambi i conviventi nel medesimo nucleo familiare ai fini ISEE è dunque originata dalla consapevole scelta di entrambi i conviventi: ragion per cui è assolutamente impensabile che uno dei due, dopo la rottura della relazione affettiva, chieda danni all’altro per i bonus e le agevolazioni perse, avendo entrambi liberamente scelto di essere inclusi nello stesso nucleo familiare.
I tempi lunghi sono necessari per consentire alla polizia municipale di svolgere le opportune indagini sulla veridicità della irreperibilità segnalata: altrimenti, chiunque potrebbe trovarsi nella condizione di soggetto senza fissa dimora in seguito alla dichiarazione di un convivente.
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