Nel breve, l’acquisto dell’immobile effettuato in regime legale di separazione dei beni tutela sufficientemente l’acquirente coniuge non debitore dai creditori del coniuge debitore.

In prospettiva, in caso di premorienza del coniuge non debitore, il coniuge debitore avrebbe diritto alla legittima: non servirebbe fare testamento escludendo il coniuge debitore dall’eredità, nè potrebbe aiutare la rinuncia del debitore all’eredità in favore dei propri figli.

Infatti, nel primo caso, in favore dei creditori del coniuge debitore pretermesso, interverrebbe l’articolo 2900 del codice civile: la norma, infatti, prevede la cosiddetta azione surrogatoria, al fine di consentire al creditore di sostituirsi al proprio debitore, muovendo dalla considerazione che quest’ultimo, sommerso dai debiti, perda (di proposito) interesse verso la cura dei propri affari, provocando così un serio pregiudizio anche per i suoi creditori.

Qualora, invece, il coniuge debitore rinunciasse all’eredità in favore dei figli, i creditori potrebbero farsi autorizzare dal giudice ad accettare l’eredità in nome e luogo del debitore rinunciatario, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti: ciò poiché l’articolo 524 del codice civile impedisce che il chiamato all’eredità, oberato di debiti, sia indotto a rinunciare all’eredità sapendo che questa si devolverebbe, poi, a suoi stretti familiari.

Ed allora, nel lungo termine, per evitare che, in caso di premorienza del coniuge non debitore, il patrimonio spettante ai figli, venga decurtato dall’assalto dei creditori alla fetta di eredità che verrebbe devoluta al coniuge superstite debitore, l’unica cosa da fare è una separazione legale consensuale seguita da divorzio. L’ex coniuge debitore, infatti, uscirebbe completamente, in questo modo, dall’asse ereditario dell’ex coniuge non debitore.

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