Annapaola Ferri

In merito alla risposta di Simonetta Folliero, che ringrazio, relativamente al quesito in oggetto, vorrei meglio comprendere. La banca quale terzo pignorato non è tenuta a comunicare al creditore procedente e al giudice chi siano i soggetti che hanno contribuito al saldo del conto pignorato. La precisazione che mi piacerebbe ottenere è la seguente: “non è tenuto” è da intendersi come divieto ? Ossia , all’ inverso, se la banca “volesse” comunicare tali informazioni, decidesse di farlo perché sollecitata in tal senso (richiesta espressa nei riguardi dell’impiegato bancario interlocutore, o per altre modalità che ignoro), commetterebbe un illecito ? perseguibile ? O posso ritenere che il non essere tenuto a farlo corrisponde a non poterlo fare in assoluto ? Questo chiarimento mi porrebbe al riparo dall’ eventualità che il creditore procedente , riuscendo in qualche modo a sapere chi sono i miei clienti, possa attuare il pignoramento presso di loro dei corrispettivi a me spettanti. Grazie infinite per la risposta

L’articolo 547 del codice di procedura civile stabilisce che, con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo (la banca, ndr), deve specificare di quali somme è debitore (nei confronti dell’intestatario del conto corrente, ndr).

Inoltre, la sentenza della Corte di cassazione 5037/2017 ha sancito che, in tema di espropriazione presso terzi, il terzo pignorato, nel rendere la dichiarazione ex articolo 547 del codice di procedura civile, è necessario e sufficiente che dichiari quali siano i rapporti intrattenuti soltanto col soggetto che nell’atto di pignoramento è indicato come debitore sottoposto ad esecuzione.


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