Poiché lei non è docente titolare di cattedra (in una scuola di qualsiasi ordine e grado) è esentato dall’obbligo di versare, in acconto e a saldo, l’imposta sostitutiva dell’Irpef e le relative addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 15%.
Potrà denunciare il reddito percepito nel 2020 (se minore a cinquemila euro) nella dichiarazione 2021 quale reddito derivante da attività di lavoro autonomo occasionale.
Se i compensi nell’anno di imposta (dal primo gennaio al 31 dicembre) superano i cinquemila euro (e comunque dopo i primi cinque anni di attività autonoma di tipo occasionale) sarà costretto ad aprire partita IVA, ad effettuare l’iscrizione alla gestione separata INPS per il pagamento dei relativi contributi (minimi e rapportati al reddito) nonché ad aderire ad un regime di contabilità almeno di tipo forfetario (con l’esigenza di affidarsi ad un commercialista). Insomma, sarà meglio lasciar perdere.
La ricevuta è prassi rilasciarla: anche se non direttamente correlata a questioni fiscali (almeno nel corso dell’attività di lavoro occasionale), serve soprattutto a regolarizzare il rapporto fra docente e cliente fruitore delle lezioni.
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