Chiara Nicolai

In sostanza l’articolo 48 bis del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 602/1973, dispone che prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, la Pubblica Amministrazione deve verificare se il beneficiario e’ inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non deve effettuare il pagamento e deve segnalare la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Quindi l’oggetto della verifica è sicuramente all’importo netto da versare al debitore inadempiente (nella fattispecie 3500 euro), l’unico che servirebbe a compensare eventuali cartelle esattoriali non pagate dal beneficiario, fermo restando che la parte del lordo destinato all’INPS per i contributi e all’erario per l’imposta IRPEF non potrebbe contribuire a ridurre il debito esattoriale del beneficiario.

Se ne conclude che i 3500 euro che l’INPS deve bonificarle, dovrebbero arrivare sani e salvi sul suo conto corrente.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.