Giuseppe Pennuto

Le disposizioni vigenti consentono il trasferimento del contratto su un altro veicolo di proprietà dell’assicurato solo a seguito di documentata vendita, o consegna in conto vendita del veicolo, demolizione, esportazione definitiva all’estero e di cessazione definitiva della circolazione con restituzione delle targhe al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Altre soluzioni, come la vendita endofamiliare della vecchia auto allo scopo di dilatare i tempi di consegna della documentazione necessaria al trasferimento, non sono fattibili: il termine di consegna delle attestazioni – di vendita, demolizione, esportazione del veicolo – decorre dalla data di trasferimento della polizza assicurativa sulla nuova vettura e non è suscettibile di proroghe.

Per la vecchia auto, gravata da fermo amministrativo, può stipulare un nuovo contratto con assegnazione della stessa classe di merito già maturata.


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