Ludmilla Karadzic

La cambiale, attualmente, non può costituire titolo esecutivo: per esigere coattivamente il credito preteso il creditore dovrebbe agire giudizialmente per dimostrare l’esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile sottostante all’emissione della cambiale e, nel contempo, dovrebbe altresì dimostrare che il diritto ad esigere tale credito non sia prescritto, attraverso l’esibizione di comunicazioni interruttive dei termini di prescrizione decennale notificate (con raccomandata AR) al debitore.

Insomma una strada irta e difficile, se non impossibile, per il creditore che, a mio parere, ci sta provando.


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