Paolo Rastelli

L’articolo 2874 del codice civile stabilisce che se la somma determinata dal creditore nell’iscrizione eccede di un quinto quella dovuta, può ottenersi la riduzione dell’ipoteca.

Il vecchio proprietario, dunque, può, a proprie spese, chiedere ad Agenza delle Entrate Riscossione di ridurre l’importo garantito da ipoteca iscritta sull’immobile alienato, dal momento che il credito a suo tempo azionato, per il quale fu avviata la procedura cautelare, è diminuito del 50%.


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