Ludmilla Karadzic

Con la Datio in Solutum (altrimenti conosciuta in italiano come dazione in pagamento o prestazione in luogo dell’adempimento) il debitore propone ed il creditore accetta di ricevere una prestazione diversa da quella originariamente prevista (nella fattispecie la proprietà di un immobile in luogo di denaro).

Con la datio in solutum, l’obbligazione si estingue mediante l’effettiva esecuzione della prestazione sostitutiva, nella fattispecie il trasferimento al creditore di un immobile di proprietà del debitore.

Alla domanda della lettrice risponde l’articolo 2901 del codice civile (condizioni per l’ammissibilità dell’azione revocatoria ordinaria) quando, al comma 3 stabilisce che non e’ soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto.


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