La giurisprudenza della Corte di cassazione si è orientata da tempo a considerare i proventi di un soggetto coniugato, derivanti dall’esercizio della propria attività, come finalizzati presuntivamente a soddisfare esigenze familiari.

In linea teorica, al rimborso del debito contratto da uno dei coniugi, siano essi in regime di comunione o di separazione dei beni, può essere chiamato anche il coniuge non debitore (qualora il pignoramento e l’espropriazione dei beni personali del coniuge debitore non sia sufficiente a soddisfare il credito), a meno che uno dei due coniugi non dimostri che i soldi dell’illecito arricchimento, derivato dal mancato rimborso del debito, siano stati utilizzati per esigenza personali o, comunque, per fini non riconducibili al soddisfacimento di fabbisogni familiari.

Tuttavia, escutere il coniuge non debitore, per prestiti concessi a favore dell’attività professionale del coniuge debitore, è abbastanza arduo e complicato.

Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.