Stante gli importi massimi stabiliti per il 2020 relativamente all’assegno sociale nonché ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile, il rateo mensile di pensione può essere pignorato presso l’INPS, solo per l’importo eccedente 690 euro, dal momento che il minimo vitale è pari all’importo massimo dell’assegno sociale (460 euro) aumentato della metà.

Nel suo caso, pertanto il prelievo mensile si aggirerebbe intorno ai 20/25 euro.

Tuttavia se gli arretrati arrivano ad un importo superiore ai cinquemila euro, e se il debito esattoriale complessivo è almeno pari a cinquemila euro, l’INPS deve allertare Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) ex articolo 48 bis del DPR 602/1973, e quest’ultima potrebbe procedere a pignorare il 20% dell’intera somma, senza rispettare i minimi vitali mensili (talvolta si è spinta anche a pignorare tutto l’arretrato), salvo che il pensionato debitore non si rivolga, con il supporto di un avvocato, al giudice delle esecuzioni presso il tribunale territorialmente competente per contestare la natura pensionistica della somma sottoposta ad azione esecutiva, con dispendio di risorse finanziarie e di tempo.

Per questo motivo, qualora si verificassero ritardi nell’erogazione della pensione con conseguente accumulo di arretrati, qualora l’importo degli arretrati superasse i cinquemila euro ed il debito esattoriale risultasse almeno pari a cinquemila euro, converrebbe procedere con la rateizzazione del debito e pagare almeno fino all’accredito degli arretrati (anche saltando qualche mensilità, ma non più di 5).

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