Giorgio Valli

L’articolo 43 (termine per l’accertamento) del DPR 600/1973 (disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), vigente ratione temporis (cioè al tempo, precisamente per i periodi d’imposta fino al 2015 compreso), stabilisce che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e’ stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 74/2000, i termini di decadenza sono raddoppiati relativamente al periodo d’imposta in cui e’ stata commessa la violazione. Pertanto, quella che lei indica come procedura giudiziale è, sostanzialmente, un processo penale a cui potrebbe essere sottoposto il contribuente evasore con contestuale raddoppio dei termini di decadenza. .

Il decreto legislativo 74/2000 si occupa del reato di evasione fiscale quando l’IRPEF sottratta alle casse erariali oltrepassa un valore di soglia, per ciascun anno d’imposta, che lei non può aver superato. E, comunque, la denuncia penale avrebbe dovuto essere stata notificata entro i termini ordinari di decadenza.

Infatti, il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui e’ ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di decadenza.

Direi che lei non ha più nulla da temere per le dichiarazioni dei redditi non presentate dal 2010 al 2014.


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