La cessionaria del credito originario residuo non può agire come e quando vuole, ma deve rispettare i termini di prescrizione decennale previsti dalla normativa vigente: diciamo allora che, a partire dalla data in cui c’è stata la notifica al debitore dell’intervenuta acquisizione della posizione debitoria, tramite cartolarizzazione, il nuovo creditore dovrà farsi vivo entro dieci anni, con comunicazione formalmente notificata, per sollecitare il rimborso del credito residuo, pena prescrizione del diritto alla riscossione coattiva.

Ecco perchè quando si perfeziona un accordo stragiudiziale transattivo a saldo stralcio suggeriamo sempre di pretendere, laddove possibile, l’inserimento della clausola di rinuncia al debito residuo da parte del creditore.

L’articolo 1236 del codice civile dispone che la dichiarazione del creditore di rimettere parte del debito estingue l’obbligazione. In pratica, il creditore può dichiarare di rinunciare alla differenza fra quanto versato dal debitore e quanto da quest’ultimo originariamente dovuto per effetto dell’accordo transattivo a saldo stralcio concluso fra le parti. Al debito residuale, in tale ipotesi, ci si riferisce come al “debito rinunciato”.

In pratica, per evitare spiacevoli sorprese, come accaduto nella fattispecie, nella quietanza liberatoria deve essere esplicitamente dichiarata, ai sensi dell’articolo 1236 del codice civile, la rinuncia del creditore, per effetto dell’accordo transattivo a saldo stralcio, alla differenza tra importo dovuto e importo corrisposto dal debitore.

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