DOMANDA
Nel 2005 una societá di leasing ha iscritto il mio nominativo nella Centrale rischi di Banca d’Italia: successivamente provvedeva all’iscrizione di ipoteca su un bene immobile e consequenziale pignoramento. Ma in seguito il giudice dell’esecuzione, considerata l’inattivitá del creditore non comparso, emanava ordinanza di estinzione del procedimento con relativa cancellazione della trascrizione del pignoramento. Tale fattispecie é da considerarsi una di quelle previste dalla Circolare 139, 11 febbraio 1991, 19.mo aggiornamento, sezione 1, punto 8, a titolo Cessazione della segnalazione, e più specificatamente come “rinuncia a proseguire gli atti di recupero”? Cioé la segnalazione dovrebbe cessare ed eventualmente anche da parte dei successivi cessionari?
RISPOSTA
Il documento da lei citato, le istruzioni della Banca d’Italia destinate agli intermediari creditizi (circolare 139/1991), riporta testualmente che la segnalazione di una posizione di rischio non è più dovuta quando i competenti organi aziendali, con specifica delibera, hanno preso definitivamente atto della irrecuperabilità dell’intero credito oppure rinunciato ad avviare o proseguire gli atti di recupero.Il giudice dell’esecuzione ha emesso il decreto di estinzione del procedimento ex articolo 181 del codice di procedura civile, secondo il quale se l’attore costituito non compare alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all’attore. Se questi non compare alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo.Vero è che la mancata comparizione del creditore, regolarmente costituito alla prima udienza ed a quella successiva fissata dal giudice, è intesa, ai sensi dell’articolo 181 del codice di procedura civile, come una vera e propria rinuncia all’azione da parte di quest’ultimo.Tuttavia, le istruzioni della Banca d’Italia destinate, tra gli altri, a banche e finanziarie, non stabiliscono che la segnalazione di una posizione nella Centrale Rischi non sia più dovuta quando c’è stata una pronuncia del giudice che sancisce la rinuncia dell’intermediario a proseguire in una eventuale azione esecutiva, ma, piuttosto, quando gli organi competenti abbiano esplicitamente deliberato di rinunciare a proseguire gli atti di recupero.Ora, rinunciare a proseguire un’azione giudiziale di espropriazione immobiliare e vendita all’asta del bene ipotecato ad un debitore, non comparendo il creditore nel relativo procedimento esecutivo, può anche essere il frutto di una (nuova) politica aziendale orientata a disfarsi dei crediti (tutti) NPL (Non Performing Loans o crediti deteriorati che dir si voglia) tramite cessione. Il che, a parte l’assenza dell’esplicito atto deliberativo interno, non vuol necessariamente dire che il creditore abbia rinunciato a recuperare, almeno parzialmente, qualcosina e che, fino a quando non sarà stata perfezionata la cessione, non vi sia più obbligo di segnalazione.Tanto è vero che le stesse istruzioni precisano anche che, se il credito viene ceduto a terzi, l’obbligo di segnalazione ricade sul cessionario qualora questi sia un intermediario partecipante alla Centrale dei rischi (cioè vigilato da Bankitalia).
24 Aprile 2020 - Ornella De Bellis
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